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Feb 14
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La tassazione del TFR dei dipendenti

Gli emolumenti percepiti dal dipendente a titolo di Tfr, sono tassati con aliquote e procedure diverse rispetto alla tassazione degli emolumenti periodici (stipendio). Il sistema di tassazione così particolare è stato studiato per evitare un peso eccessivo delle imposte su redditi maturati in più anni.


REDDITI a TASSAZIONE SEPARATA (artt. 17 – 21, D.P.R. 22.12.1986, n. 917).
La tassazione separata è un metodo di calcolo dell’imposta che tiene conto della formazione pluriennale di alcuni redditi. In pratica, in luogo dell’aliquota marginale Irpef, si applica un’aliquota ridotta, in genere corrispondente a quella prevista per la metà del reddito complessivo dei 2 periodi precedenti.

ADDIZIONALE COMUNALE e REGIONALE dell’IRPEF
Non si applicano ai redditi assoggettati a tassazione separata , salvo opzione per la tassazione ordinaria (C.M. 9.1.1998, n. 3/E).

OPZIONE per la TASSAZIONE ORDINARIA
In alcuni casi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria. Detta opzione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta la percezione , in tutto o in parte, del reddito. In presenza di più redditi dello stesso tipo (tassabili separatamente), ma non appartenenti a categorie diverse, l’opzione in questione esercitata per uno di essi è vincolante per tutti gli altri.

TASSAZIONE del TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO
l’aliquota da applicare alla base imponibile è determinata con lo stesso criterio sia nel vecchio che nell’attuale sistema di tassazione. Infatti si procede con i seguenti passaggi:

a) si calcola il T.F.R. complessivo , che va però depurato, per la parte maturata dall’1.1.2001, della rivalutazione annuale già tassata in forma sostitutiva (11% fino al 31.12.2014 e 17% per le rivalutazioni decorrenti dal 1.1.2015);

b) si divide il T.F.R. complessivo per il numero di anni (e frazione) preso a base di commisurazione del T.F.R., e si moltiplica il risultato per 12 (mesi), ottenendo il «reddito annuale di riferimento»;

c) si calcola l’aliquota IRPEF media con la quale il detto reddito di riferimento sarebbe tassato con gli scaglioni IRPEF vigenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente si applica l’aliquota alla base imponibile che deriva dalla seguente somma:

Base imponibile = (T.F.R. 1 – 309,87 x n1) + (T.F.R.2 – R)

dove T.F.R.1 rappresenta il trattamento maturato fino al 31.12.2000; Euro 309,87 è l’abbattimento annuale della base imponibile spettante con il sistema previgente (per n1 anni), T.F.R.2 è il trattamento maturato dall’1.1.2001 e R è il rendimento finanziario, cioè la rivalutazione annuale, tassata in forma sostitutiva con aliquota 11% (17% per le rivalutazioni decorrenti dal 1.1.2015) applicata annualmente (C.M. 20.3.2001, n. 29 – parte 1, parte 2).

L’art. 11, co. 5, D.Lgs. 47/2000 prevede una detrazione d’imposta transitoria di Euro 61,97 per ogni anno successivo all’1.1.2001. Tale detrazione si scomputa dall’imposta dovuta sul T.F.R. maturato dopo l’1.1.2001, ma solo per le cessazioni di lavoro intervenute entro il 31.12.2005. L’art. 19, co. 1-ter, D.P.R. 917/1986 prevede un’ulteriore detrazione d’imposta, a regime, di Euro 61,97 per anno nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non superiori a 2 anni. L’art. 2, co. 514, L. 244/2007 prevede una detrazione d’imposta massima di Euro 70 sul T.F.R. da corrispondere dall’1.4.2008. Vedi D.M. 20.3.2008.

Per l’imposizione fiscale su T.F.R. e previdenza complementare per i dipendenti pubblici si veda R.M. 8.3.2002, n. 80/E.

RILIQUIDAZIONE da PARTE dell’UFFICIO: gli Uffici finanziari devono provvedere, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla dichiarazione del datore di lavoro (Mod. 770), e riliquidare l’imposta applicata al T.F.R. sulla base dell’aliquota media effettivamente assolta dal lavoratore sul complesso dei suoi redditi, relativa ai 5 anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione del T.F.R. Non sono riscossi e non sono rimborsati gli importi fino a Euro 100 (art. 37, co. 43, D.L. 223/2006).

INDENNITA’ EQUIPOLLENTI.
Per indennità equipollenti al T.F.R. si devono intendere quelle percepite dai dipendenti del comparto pubblico, se commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente (per l’elencazione vedi C.M. 5.2.1986, n. 2). Sono tassate con i criteri previsti per il T.F.R., per esempio deducendo dal loro ammontare l’importo di Euro 309,87 per anno (esclusi gli anni di anzianità convenzionale) la base imponibile calcolata fino al 31.12.2000. La riduzione va rapportata a mese e all’orario di lavoro effettivamente svolto. Le indennità costituite anche con contributi a carico dei lavoratori sono ridotte in misura proporzionalmente corrispondente a tali trattenute.

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Luigi Amatucci Dottor Commercialista | Milano