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Gen 14
in Fisco, Senza categoria 0 comments

DETRAZIONI IRPEF E TRACCIAMENTO

La legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, è intervenuta su più fronti con riferimento alle detrazioni riconosciute alle persone fisiche introducendo anche l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per determinate tipologie di spese affinché possa essere riconosciuta la relativa detrazione dall’Irpef.

Il comma 679 dell’articolo 1 della richiamata legge 160 stabilisce, infatti, che la detrazione dall’imposta, per gli oneri indicati nell’articolo 15 del DPR 917 del 1986 e in altre norme, fissata nella misura del 19 per cento, spetti al contribuente alla condizione che «l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», il quale individua i seguenti:

– carte di debito,

– carte di credito e prepagate,

– assegni bancari e circolari

– ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Tuttavia, l’introduzione della tracciabilità dei pagamenti al fine della detrazione dall’Irpef, non si applica in caso di acquisto di medicinali e di dispositivi medici, ovvero con riferimento alle spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Un’ulteriore novità e di particolare rilievo è quella del così detto”scaglionamento” delle spese detraibili. Il comma 629 dell’articolo 1 della legge di bilancio ha introdotto il comma 3-bis all’interno del già citato articolo 15 del DPR 917 del 1986 rubricato “Detrazione per oneri”, stabilendo che le detrazioni previste dal medesimo articolo spettano:

– per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda euro 120.000,

– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di euro 240.000, diminuito del reddito complessivo, e euro 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a euro 120.000.

La norma, però, prevede che nell’applicazione della nuova disposizione il reddito complessivo vada assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e che la detrazione spetti per intero, indipendentemente dal reddito complessivo, con riferimento agli oneri indicati nella seguente tabella.

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Luigi Amatucci Dottor Commercialista | Milano