Il tipo di addebito delle spese da parte di un lavoratore autonomo – analitico o forfettario – condiziona il trattamento reddituale degli importi. Le nuove regole sono state introdotte dal Dlgs 192/2024 in vigore dal 31 dicembre 2024 con una particolare disciplina transitoria che prevede l’applicazione delle nuove norme sul rimborso delle spese addebitate analiticamente al committente con decorrenza dal 2025
Ipotizziamo che un professionista chieda a un cliente un rimborso per equivalente pari alle spese di viaggio,
vitto e alloggio sostenute per una trasferta.
L’importo va considerato compenso con applicazione della ritenuta, in quanto nel vigore della nuova disposizione prevista dall’articolo 54 del Tuir non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
Il riaddebito analitico delle spese non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e di conseguenza non è deducibile. Al contrario, un eventuale rimborso non analitico:
- concorre alla formazione dei compensi;
- è soggetto all’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto da parte del committente sostituto d’imposta. In questo ultimo caso il lavoratore autonomo potrà dedurre le spese sostenute con le limitazioni percentuali proprie della tipologia di spesa, ad esempio 75%, nel limite del 2% dei compensi per le spese di vitto
- Iva e contributo professionale
Altri aspetti da inquadrare bene sono quelli dell’Iva e dell’applicazione del contributo alla cassa previdenziale da parte dei professionisti ordinistici.
Facciamo l’ipotesi di un commercialista che debba riaddebitare ai propri clienti delle spese forfettarie disegreteria quantificate nel 5% dei compensi e le spese analitiche di trasferta.
Le modifiche alla disciplina del reddito di lavoro autonomo apportate dal Dlgs 192/2024 non hanno modificato il regime Iva dei rimborsi spese. Pertanto, sia le spese di segreteria addebitate forfettariamente sia le spese di trasferta addebitate analiticamente concorrono alla base imponibile dell’Iva che deve essere calcolata anche sulla rivalsa previdenziale.
Ai fini della cassa di categoria dei dottori commercialisti il contributo integrativo del 4% va applicato sul volume d’affari Iva con la conseguenza che nel caso indicato tanto le spese di segreteria quanto quelle addebitate analiticamente sono soggette al contributo integrativo. Lo stesso principio, per i professionisti non ordinistici in regime fiscale ordinario, vale anche per la gestione separata Inps, per i quali, però, il contributo del 4% essendo applicato facoltativamente costituisce anche compenso soggetto a ritenuta d’acconto
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